Molestie telematiche: SMS sì, MSN no!

Nel nostro sistema Giudiziario le norme, pur essendo generali e astratte, prevedono fattispecie ben precise, a volte troppo precise, col rischio di restare indietro coi tempi. Mi spiego meglio: con la sentenza 21.06.2012 n. 24670 la Cass. penale, sez. I ha stabilito che l’invio di messaggi con contenuto osceno, tramite MSN e e-mail, all’indirizzo di una minorenne, non è punibile.

Il fatto è questo: una persona invia messaggi osceni tramite MSN a una minore e, dopo essere stato condannato due volte (Tribunale e Appello), la Cassazione lo assolve senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Cassazione rileva come la fattispecie criminosa di molestie prevista dall’art. 660 del codice penale (rubricato Molestia e disturbo delle persone) possa ben applicarsi agli SMS ma non ai messaggi di posta elettronica e i messaggi MSN e questo perché, non solo non si tratta di mezzi strettamente telefonici, ma anche perché c’è un rapporto diverso dell’utente con detti sistemi di comunicazione: gli SMS li ricevi anche se non vuoi, mentre email e MSN puoi decidere se riceverli o meno, creando delle “black list”. Quindi il sistema MSN non sarebbe così invasivo come i messaggi telefonici.

Nel caso in esame, la madre della minore in un primo tempo aveva abilitato l’imputato a comunicare con lei e in un secondo, visto il contenuto dei messaggi, lo aveva inibito. Quindi il sistema MSN non sarebbe così invasivo come i messaggi telefonici, oltreché non essere espressamente previsto dalla norma (che è ferma al 1.0 n.d.r.). Riassumendo, la Cassazione ci insegna che bisogna stare sempre attenti alle “amicizie” virtuali perché potremmo essere responsabili delle molestie a nostro carico (sic!). E comunque il fatto in questione “non è previsto dalla legge come reato”: come a dire: c’abbiamo le mani legate. Anzi: lavate.

Intanto, il porco (rectius erroneamente presunto molestatore, ma non reo) non ha di fatto commesso alcun reato. E se lo dice l’Ultima Istanza, ne prendiamo atto. Il monito della Suprema Corte non deve però passare inosservato agli occhi del legislatore, che dovrebbe essere più veloce della tecnologia dotandosi della banda larga per connessioni più veloci con le esigenze del Cittadino.

Mi permetto una piccola riflessione: se il codice penale contiene un articolo intitolato “Molestia e disturbo delle persone”, forse, l’interesse principale del legislatore (la cosiddetta ratio della norma) era quello di tutelare la quiete delle persone, in generale. Poi se nel contesto si dice: “ovvero con il mezzo del telefono”: è facile comprendere il perché. Si può dire, quindi, in questo caso, che l’imputato viene assolto per colpa della persona offesa? Cioè, se ti fai delle cattive amicizie è colpa tua! Se mi faccio fare le carte dalla “chiromante” e poi quel che mi pre-dice non s’avvera, la colpa è mia che le ho creduto.

Forse il timore d’esser perseguiti legalmente per stoltezza aggravata porrebbe, in alcuni casi, fine alle condotte “realmente” criminose?

Questo solo la coscienza sociale lo può decidere: unica, vera, Suprema Corte.

 

Christian Orio

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